Art. 4 
 
Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate  in
  conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti 
 
  1. Il presente articolo si applica: 
    a) alle aperture di credito regolate in  conto  corrente  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 30  giugno  2012,  n.  644,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5  luglio  2012,  n.  155,  e  a  quelle
regolate in conto di pagamento anche  quando  la  disponibilita'  sul
conto, nella forma di  cui  all'art.  1842  del  codice  civile,  sia
generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti; 
    b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b),  c)
e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1,  lettera
d), del decreto anzidetto. 
  2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati  e  si
esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si  applica  il  solo
comma 7. 
  3.   Gli   interessi   debitori   maturati   sono    contabilizzati
separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico  della
sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal
presente articolo. 
  4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno
successivo a quello in cui sono maturati. Al  cliente  deve  comunque
essere assicurato un periodo di trenta giorni dal  ricevimento  delle
comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma  1,
lettera b), del  TUB  prima  che  gli  interessi  maturati  divengano
esigibili. Il contratto puo' prevedere termini diversi, se  a  favore
del cliente. 
  5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente
puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito  degli  interessi
sul conto al momento in cui questi  divengono  esigibili;  in  questo
caso   la   somma   addebitata   e'   considerata   sorte   capitale;
l'autorizzazione e' revocabile in ogni  momento,  purche'  prima  che
l'addebito abbia avuto luogo. 
  6. Il  contratto  puo'  stabilire  che,  dal  momento  in  cui  gli
interessi   sono   esigibili,   i   fondi   accreditati   sul   conto
dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente  sul
quale e' regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere  il
debito da interessi. 
  7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso  di
chiusura definitiva del rapporto, gli interessi  sono  immediatamente
esigibili. Il  saldo  relativo  alla  sorte  capitale  puo'  produrre
interessi, secondo quanto previsto dal  contratto;  quanto  dovuto  a
titolo di interessi non produce ulteriori interessi.