Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al  piu'  tardi,
agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 
  2. I  contratti  in  corso  sono  adeguati  con  l'introduzione  di
clausole conformi all'art. 120,  comma  2,  del  TUB  e  al  presente
decreto,  ai  sensi  degli  articoli  118  e  126-sexies   del   TUB.
L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art.  118
del  TUB.  Sulla  clausola   contenente   l'autorizzazione   prevista
dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso  del
cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per
i contratti che non prevedono l'applicazione  degli  articoli  118  e
126-sexies  del  TUB,  gli   intermediari   propongono   al   cliente
l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016. 
  3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1,  del  TUB,  le  previsioni  del
presente decreto sono derogabili solo in  senso  piu'  favorevole  al
cliente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                     Il Ministro dell'economia e delle finanze        
             in qualita' di presidente del Comitato interministeriale 
                           per il credito ed il risparmio             
                                      Padoan