IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico  di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di  alcune  infrastrutture,  come  successivamente  modificata  dalle
direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  7,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture»,  come   successivamente   modificato   dal   decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della  direttiva
2011/76/UE,  che  modica  la  direttiva  1999/62/CE   relativa   alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti  al  trasporto  di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma  1-bis,   del   decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede  che,  successivamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli
aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato  IV  e  degli
importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato  III-ter
del  citato  decreto,  con  apposito  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati  i  predetti  importi,
indicati  nei  rispettivi  allegati,  parte  integrante  del  decreto
legislativo medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del  3  novembre  2015,
con il quale sono stati aggiornati gli  allegati  IV  e  III-ter  del
decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  7,  in  adeguamento  agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1  e  2  dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C 46, del  18  febbraio
2014; 
  Considerato che nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  C
101/1  del  17  marzo  2016   risulta   pubblicato   l'«Aggiornamento
dell'allegato II e delle tabelle 1 e  2  dell'allegato  III-ter,  per
quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita'  all'art.
10-bis della  direttiva  1999/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio»; 
  Considerato, altresi', che  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  C  194/07,  del  1°  giugno  2016,  risulta  pubblicata   la
«Rettifica dell'aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e  2
dell'allegato  III-ter,  per  quanto  riguarda  i  valori   in   euro
applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  come  modificata  dalla
direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio», di  cui
alla suddetta Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101/1, del  17
marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche degli allegati III-ter e  IV  del  decreto  legislativo  25
                         gennaio 2010, n. 7 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
7, al fine di aggiornarne i  relativi  importi  in  adeguamento  agli
importi dell'allegato II, nonche' delle tabelle 1 e  2  dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive  modificazioni,  agli
allegati del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere  medio
ponderato per i costi  esterni»,  che  comprende,  a  sua  volta,  la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento
atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo
dell'inquinamento  acustico»,  e'  sostituito  dall'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in  euro  dei  diritti
d'utenza,   comprese   le   spese   amministrative»   e'   sostituito
dall'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.