IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli artt. 11 e 12, con i quali le tabelle A e B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli  allegati  V,  VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, innanzi citato,  e'  stato  differito  al  30
luglio  2015,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli   enti   locali
interessati, anche consorziati tra loro,  per  le  unioni  di  comuni
nonche' per le comunita' montane, di  chiedere  il  ripristino  degli
uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente  tabella
A allegata al medesimo provvedimento, con competenza  sui  rispettivi
territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,  concernente  il
rispristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi  del
predetto art. 2, comma 1-bis, del decreto  legge  31  dicembre  2014,
n.192, convertito con modificazioni, con legge 27 febbraio  2015,  n.
11, con il quale sono valutate le richieste di riapertura delle  sedi
con oneri a carico degli enti richiedenti, fissando la data di inizio
del funzionamento degli uffici ripristinati per il giorno  2  gennaio
2017; 
  Vista la nota del 4 agosto  2016,  prot.  7048,  con  la  quale  il
Sindaco del comune di Pignataro  Maggiore,  sulla  scorta  di  quanto
determinato con l'allegata delibera della Giunta comunale n.  94  del
28 luglio 2016, rappresentando la mancata  ottemperanza  alle  intese
raggiunte  per  il  sostenimento   delle   spese   di   funzionamento
dell'ufficio del giudice  di  pace  da  parte  dei  comuni  limitrofi
compresi   nella   relativa   circoscrizione   e    la    conseguente
impossibilita' di  continuare  a  garantire,  in  via  esclusiva,  le
risorse  finanziarie  e   umane   necessarie   per   lo   svolgimento
dell'attivita' giudiziaria, ha formulato la richiesta di escludere il
locale presidio giudiziario dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012; 
  Considerato inoltre che, con  la  richiamata  determinazione  della
Giunta comunale n. 94/2016  del  28  luglio  2016,  e'  espressamente
manifestata la  volonta'  di  revocare  la  precedente  delibera  del
Consiglio comunale n. 8 del 22 aprile 2013, relativa  alla  richiesta
di  mantenimento  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Pignataro
Maggiore; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento ed alla erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente  richiedente  il  mantenimento   della   sede   giudiziaria
costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'  si  realizzi  la
fattispecie delineata dal citato art. 3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156; 
  Considerato  che  l'orientamento  espresso  con  la   nota   citata
determina la decadenza  dell'istanza  di  mantenimento  del  presidio
giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni  soppressive
emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre
2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Pignataro Maggiore dall'elenco delle sedi mantenute con oneri
a carico degli enti locali, specificamente individuate  dall'allegato
1 al gia' citato decreto ministeriale 10 novembre 2014  e  successive
variazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di  Pignataro  Maggiore  cessa  di
funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.