IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5; Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualita' di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che contiene disposizioni riguardanti le modalita' di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020; Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalita' di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015); Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attivita' progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonche' le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo; Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» e' disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota n. 47276 del 26 maggio 2016; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 13102 del 16 giugno 2016, relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico 1. Il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili. 2. A valere sulle risorse assegnate dal punto 1.4 della delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al fondo di cui al comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di euro nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno finanziario 2018. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto al punto 1.5 della medesima delibera.