IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che  disciplina  l'attivita'
del Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e in particolare l'art. 5; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
concernente,  tra  l'altro,  misure  straordinarie   per   accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli  interventi  urgenti  e
prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio   idrogeologico   nel
territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio  2014,  istitutivo  della  Struttura  di  missione  contro  il
dissesto  idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
idriche, di seguito Struttura di missione; 
  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  numero
164,  concernente,  tra  l'altro,  norme   di   accelerazione   degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
  Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge
n. 133 del 2014 che, a  partire  dalla  programmazione  2015,  affida
l'attuazione  degli  interventi  ai  Presidente  delle  regioni,   in
qualita' di Commissari di Governo contro il  dissesto  idrogeologico,
con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i  poteri  di
cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7  del  decreto-legge  n.
133 del 2014, che prevede che  la  Struttura  di  missione  operi  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  nelle  attivita'  pianificatorie,  istruttorie   e   di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  703,  che
contiene disposizioni riguardanti le modalita'  di  programmazione  e
attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE del  20  febbraio  2015,  n.  32,  che,  con
l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in  particolare  nel
Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere  di  mitigazione
del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro  il
dissesto 2015-2020, ha  assegnato  100  milioni  di  euro  del  Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  da  destinare  alla  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la  chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
maggio 2015,  recante  criteri  e  modalita'  di  assegnazione  delle
risorse  destinate  agli  interventi  di  mitigazione   del   rischio
idrogeologico,  in   attuazione   dell'art.   10,   comma   11,   del
decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree  metropolitane  e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio  di
alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della  legge
n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015); 
  Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al  fine
di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il
dissesto   idrogeologico,   favorendo   le    necessarie    attivita'
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare,  il  «Fondo  per  la  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito  fondo,
in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32,  nonche'  le
risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia   stata
finanziata a valere sul fondo; 
  Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015
prevede che il funzionamento del «Fondo per  la  progettazione  degli
interventi contro il  dissesto  idrogeologico»  e'  disciplinato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota
n. 47276 del 26 maggio 2016; 
  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  n.  13102  del  16  giugno  2016,
relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art.  1,  comma
2, del presente decreto; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione  degli  interventi
                  contro il dissesto idrogeologico 
 
  1. Il «Fondo  per  la  progettazione  degli  interventi  contro  il
dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a
favorire l'efficace avanzamento  delle  attivita'  progettuali  delle
opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede  a  rendere
le stesse immediatamente cantierabili. 
  2. A valere sulle risorse assegnate dal punto  1.4  della  delibera
CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al  fondo  di  cui  al
comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di
euro nell'anno finanziario  2017  e  26  milioni  di  euro  nell'anno
finanziario 2018. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo  la  chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma  6  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto  al  punto  1.5
della medesima delibera.