Art. 2 Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti 1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 2. Il finanziamento del fondo e' finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. 3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia' conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2. 4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.