Art. 2 
 
         Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti 
 
  1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per  la  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari  di  Governo  contro  il  dissesto
idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  2. Il finanziamento del fondo e'  finalizzato  alla  redazione  del
progetto  esecutivo  previsto  per   l'avvio   delle   procedure   di
affidamento  dei  lavori   attraverso   l'elaborazione,   anche   non
esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. 
  3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione
gia'  conferiti  e  le  spese  per  rilievi  e   indagini   appaltati
anteriormente alla data  di  assegnazione  dei  fondi,  salvo  quanto
previsto all'art. 3 comma 2. 
  4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti  delle  risorse
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.