Art. 3 
 
Modalita' di accesso al Fondo per la progettazione  degli  interventi
                  contro il dissesto idrogeologico 
 
  1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale  attraverso
graduatorie di  progettazione  di  interventi  (una  graduatoria  per
regione) sino alla concorrenza  delle  somme  attribuite  a  ciascuna
regione sulla base dei criteri di riparto  stabiliti  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. In  via  prioritaria  sono  finanziate  le  progettazioni  degli
interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano  stralcio  per  le
aree metropolitane e le aree urbane con alto livello  di  popolazione
esposta al rischio di alluvioni», di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  15  settembre  2015,  ivi  compresi  gli
incarichi di progettazione gia' conferiti a far data dal 15 settembre
2015. 
  3.  Gli  ulteriori  interventi  per  i  quali  il  «Fondo  per   la
progettazione degli  interventi  contro  il  dissesto  idrogeologico»
finanzia la progettazione sono selezionati tra  quelli  inseriti  nel
data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli  Interventi  per
la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o  dei
soggetti dalle stesse accreditati. 
  4.   Presupposto   per   l'ammissibilita'   al   finanziamento   e'
l'inserimento  nel  data-base  di  cui  al  comma  3  di  uno  Studio
preliminare, consistente nella seguente documentazione minima: 
    a.  una  relazione,  accompagnata  da   adeguata   documentazione
grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del
dissesto su  cui  si  intende  intervenire  e  i  suoi  effetti,  gli
obiettivi, i requisiti, le modalita' e il costo dell'intervento,  gli
elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale,  della  compatibilita'  paesaggistica   e   dei   vincoli
archeologici dell'intervento; 
    b. la stima sommaria dei lavori da eseguire; 
    c. il quadro economico preliminare; 
    d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita', a partire
dalla progettazione, fino  al  collaudo  o  certificato  di  regolare
esecuzione. 
  5.  Qualora  sia  disponibile  un  progetto  di  livello  inferiore
all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento  dei
livelli  successivi  e'  l'inserimento  nel  data-base  di   cui   al
precedente comma 3 di tutti  i  documenti  progettuali  previsti  dal
decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale
gia' disponibile.