Art. 4 Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione 1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalita' per stabilire le priorita' di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e i criteri descritti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, la cui sequenza dell'accertamento e' riportata nella tabella A allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle autorita' di bacino distrettuali o dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovra' tenere conto anche di eventuali eventi recenti non ancora inseriti nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non ancora inseriti nel piano di gestione. 3. La fase 2 e' applicata secondo le modalita' e i criteri descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i criteri individuati nella tabella B allegata al presente provvedimento. 4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entita' superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.