Art. 4 
 
         Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo  per  la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli
interventi di cui all'art. 3 devono  essere  selezionati  secondo  le
procedure  previste  dall'Allegato  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo  alla  «Individuazione
dei  criteri  e  delle  modalita'  per  stabilire  le  priorita'   di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico»,   limitatamente    alla    fase    1    «accertamento
dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione
delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni  del
citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e  i  criteri  descritti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015,
la cui  sequenza  dell'accertamento  e'  riportata  nella  tabella  A
allegata al presente provvedimento. In  particolare,  gli  interventi
devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione
di bacino, comprensivo di  eventuali  prescrizioni  e/o  osservazioni
utili per la  successiva  fase  di  progettazione,  rilasciato  dalle
autorita' di bacino distrettuali  o  dalle  autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale, interregionale o  regionale.  Tale  parere  dovra'
tenere conto anche di eventuali eventi recenti  non  ancora  inseriti
nella pianificazione di bacino.  Gli  interventi,  se  relativi  alla
gestione del rischio alluvionale, devono essere  inoltre  individuati
fra le misure  di  protezione  dei  piani  di  gestione  del  rischio
alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali  recenti  non
ancora inseriti nel piano di gestione. 
  3. La fase  2  e'  applicata  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
descritti  nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 maggio 2015. In particolare,  ai  fini  della  formazione
degli elenchi su base regionale degli interventi,  sono  applicati  i
criteri  individuati   nella   tabella   B   allegata   al   presente
provvedimento. 
  4. Le risorse sono prioritariamente  destinate  alla  progettazione
degli interventi integrati,  finalizzati  sia  alla  mitigazione  del
rischio sia alla tutela  e  al  recupero  degli  ecosistemi  e  della
biodiversita', ovvero che integrino  gli  obiettivi  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e della direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti,  deve
essere destinata una  percentuale  minima  del  20  per  cento  delle
risorse destinate alla regione, in analogia  a  quanto  previsto  dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  5. Gli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico  non  possono
prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di  entita'
superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.