Art. 5 Entita' del finanziamento 1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, e' determinato, in relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore gia' disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1 di cui al precedente comma. 3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.