Art. 5 
 
                      Entita' del finanziamento 
 
  1.  Il  finanziamento  concesso  per  la  redazione  del   progetto
esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2,  e'  determinato,  in
relazione alla tipologia dell'intervento, in  base  alle  percentuali
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate  all'importo
complessivo dell'intervento costituito dalla somma  dell'importo  dei
lavori e degli oneri della sicurezza e  delle  somme  a  disposizione
della stazione appaltante. 
  2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto
esecutivo  a  partire  da  un  progetto  di  livello  inferiore  gia'
disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di
progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1
di cui al precedente comma. 
  3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al  precedente  comma  1  sono
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare.