Art. 6 Erogazione del finanziamento 1. Gli elenchi di cui al precedente art. 4, articolati su base regionale, sono approvati con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al presidente della regione nella qualita' di commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilita' speciale del citato commissario. 2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilita' speciale intestata al commissario di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalita': a) la prima quota pari al 26% e' trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del presente articolo. b) la seconda quota pari al 47% e' trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e una volta ottenuta la certificazione della spesa sostenuta nel medesimo sistema di monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, e' trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota. 3. Approvato il progetto, da porre a base di gara, il commissario di governo ne da' comunicazione alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Struttura di missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del data-base on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.