Art. 7 Monitoraggio degli interventi 1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse e garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli interventi, e' utilizzato il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La trasmissione dei dati e' effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti); le informazioni cosi' acquisite sono rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico. 2. Il commissario di governo e' responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio. 3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 1 gli interventi sono monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), nonche' tramite l'inserimento, a cura del commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma telematica ReNDiS.