Art. 7 
 
                    Monitoraggio degli interventi 
 
  1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse  e
garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli
interventi, e' utilizzato il Sistema di  Monitoraggio  Unitario,  BDU
(Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato.
La trasmissione dei dati e'  effettuata  attraverso  il  sistema  SGP
(Sistema Gestione Progetti); le  informazioni  cosi'  acquisite  sono
rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato  protocollo
di colloquio telematico. 
  2. Il  commissario  di  governo  e'  responsabile  del  corretto  e
tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio. 
  3.  In  attesa  dell'avvio  di  apposito  protocollo  di  colloquio
telematico tra i sistemi di  cui  al  comma  1  gli  interventi  sono
monitorati  anche  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo   della   fase
progettuale attraverso  il  Sistema  di  Monitoraggio  Unitario,  BDU
(Banca Dati Unitaria), nonche'  tramite  l'inserimento,  a  cura  del
commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma  telematica
ReNDiS.