Art. 8 
 
                   Restituzione del finanziamento 
 
  1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la
cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1  del
presente decreto,  le  somme  gia'  assegnate  per  la  progettazione
medesima sono recuperate con una decurtazione  di  pari  importo  del
finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al medesimo Fondo. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 luglio 2016 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                   Il sottosegretario di Stato        
                                            De Vincenti               
 
      Il Ministro dell'ambiente e      
della tutela del territorio e del mare 
               Galletti                

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 
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