Art. 8 Restituzione del finanziamento 1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, le somme gia' assegnate per la progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2174