Art. 2 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi. 3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi». 4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non e' sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014. 5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.