Art. 2 
 
 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 
 
  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma
4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n.  243  possono
proporre domanda le imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di
terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti  dall'aggregazione
di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo  I,
o del libro V, titolo X, capo II, sezioni  II  e  II-bis  del  Codice
Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale  istituito  dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009. 
  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  contributo.  La
verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base  del  numero
di partita  IVA  delle  imprese  richiedenti;  all'uopo  le  imprese,
singolarmente o attraverso le loro  aggregazioni,  dovranno  indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o
di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il  termine  perentorio  del  15
aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con  firma
digitale dal rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o
della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche  modalita'  che
saranno pubblicate, a partire  dal  10  ottobre  2016  sul  sito  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione
«autotrasporto» - «contributi ed incentivi». 
  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,
l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non  e'
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura  di  liquidazione
volontaria,  e  che  non  si  trova  nelle  condizioni   per   essere
qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto  disposto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014. 
  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il  possesso  delle  caratteristiche
tecniche  dei  beni  acquisiti  contestualmente   alla   domanda   di
ammissione  ai  benefici  secondo  quanto  indicato  negli   articoli
seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di  esclusione,  tutta
la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la  presentazione
telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori  trasmissioni
di documentazione.