Art. 3 Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica 1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato: indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. 2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici: a) In caso di radiazione per rottamazione l'aspirante al beneficio dovra' comunicare il numero di targa del/dei veicoli radiati onde consentire all'Ufficio procedente di verificare l'avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero. b) in caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovra' produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea. 3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato: indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO; documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. 4. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia. 5. La concessione dei contributi e' subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.