Art. 3 
 
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
                              giuridica 
 
  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate  a  trazione
alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari  o  superiori  a  7
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  CNG  e  gas  naturale
liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a
pena di  inammissibilita',  la  prova  documentale  come  di  seguito
specificato: 
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    documentazione tecnica del costruttore attestante la  sussistenza
delle caratteristiche tecniche  previste  dal  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. 
  2. Quanto alla radiazione per rottamazione o  per  esportazione  in
Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione
anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli,  nuovi  di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a  pieno
carico pari o superiori a 11,5  tonnellate  conformi  alla  normativa
euro VI gli aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  produrre  la
documentazione  attestante  la  sussistenza  dei  seguenti  requisiti
tecnici e condizioni: 
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente
decreto; 
    contestuale radiazione per rottamazione ovvero  per  esportazione
in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad
euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici: 
      a) In  caso  di  radiazione  per  rottamazione  l'aspirante  al
beneficio dovra'  comunicare  il  numero  di  targa  del/dei  veicoli
radiati  onde  consentire  all'Ufficio   procedente   di   verificare
l'avvenuta  radiazione  mediante  interrogazione  presso  il   Centro
Elaborazione Dati del Ministero. 
      b) in  caso  di  radiazione  per  esportazione  l'aspirante  al
beneficio dovra' produrre una stampa della notifica  di  esportazione
con esito «uscita  conclusa»  ottenuta  consultando  l'apposito  link
«tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)»,  ovvero
in  alternativa  mediante   produzione   di   idonea   documentazione
rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita
del veicolo dal territorio dell'Unione Europea. 
  3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire
maggiori standard di sicurezza e  di  efficienza  energetica  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243,  gli  aspiranti  ai  benefici  hanno
l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova  documentale
come di seguito specificato: 
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile    competente),    ai    fini    della    dimostrazione    che
l'immatricolazione sia avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto; 
    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la
sussistenza delle caratteristiche tecniche  dei  semirimorchi  ed  in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo,  dotati  di  ganci  nave
rispondenti alla normativa IMO; 
    documentazione comprovante  l'installazione  di  almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. 
    Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese,  oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: 
      dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo  procuratore   speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di
un  programma  di  investimenti   destinato   a   creare   un   nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,  diversificare  la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi  aggiuntivi  o
trasformare radicalmente il processo produttivo  complessivo  di  uno
stabilimento esistente; 
      dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e  per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore speciale attestante il  numero  delle  unita'  di  lavoro
addette ( ULA ) ed il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale. 
  4. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse
gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere  di  produrre,  a  pena  di
inammissibilita', la seguente documentazione: 
    contratto,  ovvero  ordinativo  d'acquisto  di  data   posteriore
all'entrata in vigore  del  D.M.  n.  243/2016,  da  cui  risulti  il
rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio  per
ogni gruppo; 
    documentazione da  cui  risulti  che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza  alla
normativa internazionale in materia. 
  5. La concessione dei contributi e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o  la
data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta  in  Italia
fra la data di pubblicazione  del  presente  decreto  ed  il  termine
stabilito  per  la  conclusione  dell'investimento.  In  nessun  caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all'estero,  ne'  i  veicoli  immatricolati  all'estero,   anche   se
successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.