Art. 5 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti,
il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla  data  di
pubblicazione del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n.  243/2016  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  nonche'  prova   dell'integrale   pagamento   del   prezzo
attraverso  la  produzione   della   relativa   fattura   debitamente
quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui  all'art.  3,
comma  3  del  presente  decreto,  anche  il  prezzo  pagato  per   i
dispositivi innovativi. 
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si
chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a
pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione
amministrativa). 
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni si perfezioni mediante  contratto  di  leasing  finanziario  (da
trasmettere unitamente alla  domanda  per  accedere  ai  contributi),
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data di invio della  domanda.  La  prova  del
pagamento dei suddetti canoni puo'  essere  fornita  con  la  fattura
rilasciata all'utilizzatore dalla societa'  di  leasing,  debitamente
quietanzata, ovvero con copia della  ricevuta  dei  bonifici  bancari
effettuati  dall'utilizzatore  a  favore  della  suddetta   societa'.
Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita'  del  bene
attraverso la produzione di copia del verbale di  presa  in  consegna
del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo  di  tali  documenti
comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.