Art. 5 Prova del perfezionamento dell'investimento 1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi. 2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa). 3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.