Art. 7 Verifiche e controlli 1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art. 1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 settembre 2016 Il direttore generale: Finocchi