Art. 7 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione  di
procedere   con   ulteriori   accertamenti   in    data    successiva
all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di  autotutela,
con l'annullamento della concessione del  contributo,  e  correlativo
obbligo di  restituzione  ove  in  esito  alle  verifiche  effettuate
emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle   dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art.
1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 settembre 2016 
 
                                      Il direttore generale: Finocchi