Art. 3 Misure urgenti per l'operativita' delle banche e degli intermediari finanziari 1. La Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicura il necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza e le banche e gli intermediari finanziari per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da adottare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche per un periodo superiore ai 15 giorni.