Art. 3 
 
           Misure urgenti per l'operativita' delle banche 
                   e degli intermediari finanziari 
 
  1.  La  Direzione  di  comando  e  controllo,  istituita  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2  dell'ordinanza  n.  388/2016,  assicura   il
necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1,  comma  1,
della medesima ordinanza e le banche e  gli  intermediari  finanziari
per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da  adottare  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche  per
un periodo superiore ai 15 giorni.