Art. 4 
 
Ulteriori interventi urgenti per assicurare  la  capacita'  operativa
  del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Ai fini di assicurare la mobilita'  delle  squadre  direttamente
impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti
agli eventi  sismici  in  premessa,  il  Ministero  dei  beni,  delle
attivita' culturali e del turismo puo'  provvedere  anche  in  deroga
all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.