Art. 4 Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacita' operativa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1. Ai fini di assicurare la mobilita' delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici in premessa, il Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo puo' provvedere anche in deroga all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.