Art. 2 
 
  1. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  alle
reti di cui all'Allegato A  si  applica  il  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162, e l'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
Ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto
legislativo anche per tali reti. 
  2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura  ferroviaria  e  le
imprese ferroviarie,  per  le  reti  di  cui  all'Allegato  A,  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
adeguano  la  propria  struttura  societaria  ed  organizzativa  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
  3.  I  gestori  dell'infrastruttura  ferroviaria   e   le   imprese
ferroviarie, per le reti di cui  all'Allegato  A,  sono  tenuti  allo
sviluppo di un proprio sistema di gestione della  sicurezza,  secondo
quanto disciplinato dalle normative in vigore  e  dalle  disposizioni
emanate dall'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  Ferrovie,
attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162.