Art. 2 1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, alle reti di cui all'Allegato A si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto legislativo anche per tali reti. 2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 3. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato A, sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.