Art. 3 
 
  1. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria per  le  reti  di  cui
all'Allegato A, entro centottanta giorni dell'entrata in  vigore  del
presente decreto, presentano all'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
delle Ferrovie le istanze  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di
sicurezza, fornendo altresi' la valutazione dei rischi della  propria
parte di sistema ferroviario, in conformita' al Regolamento  (UE)  n.
402/2013, i piani di adeguamento tecnico per  rendere  compatibili  i
livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete  nazionale
e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in  atto  per
il tempo di attuazione dei piani medesimi. 
  2. Le imprese ferroviarie che gia' svolgono servizio  di  trasporto
sulle reti di cui all'Allegato A, entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio
del certificato di sicurezza, ai sensi  del  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162, e della licenza,  ove  non  gia'  posseduta,  ai
sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
  3. Per garantire la  continuita'  del  servizio  ferroviario,  fino
all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1  e  2,  i
soggetti  interessati  sono  autorizzati  a  proseguire  la   propria
attivita', in virtu'  dei  provvedimenti  precedentemente  rilasciati
dalle Autorita' ed Amministrazioni competenti  per  le  reti  di  cui
all'Allegato A. A  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto cessa, comunque, ogni  competenza  in  materia  di  sicurezza
ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sui
gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie  e
sulle  reti  di  cui  all'Allegato  A  che  sia  in  contrasto  o  in
sovrapposizione con le competenze  attribuite  all'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2810