IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma  354,  che
presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e'
istituito il «Fondo rotativo per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato  alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati  sotto  forma  di
anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;  ii)
al comma 355, che con apposite  delibere  del  CIPE,  presieduto  dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non  delegabile,  da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito  per  essere  destinato  ad  interventi  agevolativi   alle
imprese,  individuati  dalle  stesse  delibere   sulla   base   degli
interventi gia' disposti a legislazione vigente; iii) al  comma  356,
che il CIPE, con una  o  piu'  delibere  adottate  con  le  modalita'
previste  dal  comma  355:  a)  stabilisce  i  criteri  generali   di
erogazione dei finanziamenti agevolati; b)  approva  una  convenzione
tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e
i soggetti abilitati a svolgere  le  istruttorie  dei  finanziamenti,
stabilendo le modalita' per assicurare che l'importo complessivo  dei
finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE  e  che
vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa  a  carico  del
bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede  la
misura minima del tasso di interesse da applicare; d)  stabilisce  la
durata massima  del  piano  di  rientro;  e)  prevede  che  le  nuove
modalita'  di  attuazione  ed  erogazione  delle  misure  agevolative
previste dai commi  da  354  a  361  si  applichino  a  programmi  di
investimento per i quali, alla data di pubblicazione del  decreto  di
cui al comma  357,  non  e'  stata  ancora  presentata  richiesta  di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono  stati
adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione  che
l'impresa agevolata  manifesti  formale  opzione  e  comunque  previo
parere conforme del soggetto responsabile  dell'istruttoria;  iv)  al
comma  357,  che  con  decreti  interministeriali,  di   natura   non
regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni  economiche
e le modalita' di concessione  dei  finanziamenti  agevolati;  v)  al
comma  358,  che  il  tasso  di  interesse  sulle  somme  erogate  in
anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato  con
decreto, di natura non regolamentare, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; vi) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al  FRI
delle somme ricevute in virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
relativi interessi puo' essere  prevista  la  garanzia  dello  Stato,
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera  e  di
distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del  sistema
agricolo  e  agroalimentare  e   il   rafforzamento   dei   distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in  particolare,  l'art.  1
recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a  tutto
il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'8 gennaio 2016, che disciplina,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti
di filiera  e  dei  Contratti  di  distretto  e  le  relative  misure
agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento, anche a
valere sulle risorse del FRI; 
  Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi
del comma 356 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e
successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata
la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati e la durata massima del piano di rientro  dei  medesimi  ed
approvata  la  convenzione-tipo  che  regola  i  rapporti  tra  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario; 
  Visto il decreto interministeriale  26  aprile  2013  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, recante  «Modalita'  di  ricognizione  delle  risorse  non
utilizzate del fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, emanato  ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del  FRI,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma  358,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia  di
orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  il  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia  di
soggetti  e  attivita',  integrita'   aziendale   e   semplificazione
amministrativa in agricoltura e  il  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione
dei settori dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,   n.   80,   recante:
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della  disciplina  delle
procedure concorsuali»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193  e,  in
particolare, l'art. 31; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto  di  concerto  tra  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  la  definizione,  tra
l'altro, delle condizioni economiche e le  modalita'  di  concessione
dei finanziamenti agevolati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Accordo  di  filiera»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in
un ambito  territoriale  multiregionale  che  individua  il  Soggetto
proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma,  i  tempi
di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci  dei  Soggetti
beneficiari; 
    b) «Accordo di distretto»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti operanti nel territorio  del  distretto,  che  individua  il
Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il  Programma,
i tempi di realizzazione, i risultati e gli  obblighi  reciproci  dei
Soggetti beneficiari; 
    c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione  da  sottoscriversi
tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti
dalla concessione dei Finanziamenti; 
    d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale
dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto
di filiera o al Contratto  di  distretto  e  individuata  fra  quelle
iscritte nell'apposito elenco  gestito  dal  Ministero  e,  pertanto,
autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti  dalla  convenzione
tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la  Banca  autorizzata  deve
comunque  coincidere  con  una  delle  Banche   finanziatrici   dello
specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto; 
    e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 
    f) «Contratto di filiera»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i
Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un  Accordo  di  filiera,
finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a  carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo  dalla
produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti  della  filiera
in un ambito territoriale multiregionale; 
    g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il  Ministero  e  i
Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto,
e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di
cui all'art. 13 del decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,
finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare  lo
sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; 
    h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di  produzione,
di trasformazione, di  commercializzazione  e  di  distribuzione  dei
prodotti agricoli ed agroalimentari; 
    i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di  produzione,
di trasformazione e di commercializzazione  di  biomasse  di  origine
agricola e di prodotti energetici; 
    j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato  e  del
Finanziamento bancario; 
    k) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al  Soggetto
beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    l)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al  Soggetto  beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
    n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    o) «Progetto»: il programma di interventi  proposto  dal  singolo
Soggetto beneficiario aderente ad un  accordo  di  filiera  o  ad  un
accordo di distretto; 
    p) «Programma»: l'insieme  dei  Progetti  proposti  dai  soggetti
della filiera aderenti ad un accordo di filiera o  dai  soggetti  del
distretto aderenti ad un accordo di distretto; 
    q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  dell'8
gennaio 2016; 
    r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa  alle  agevolazioni
previste da ciascun Provvedimento; 
    s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo
incaricato, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti; 
    t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  Soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza
dei Soggetti beneficiari  per  tutti  i  rapporti  con  il  Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle  attivita'  di  erogazione
delle agevolazioni.