IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 355, che con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente; iii) al comma 356, che il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le modalita' previste dal comma 355: a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilisce la durata massima del piano di rientro; e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria; iv) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; v) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; vi) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016, che disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento, anche a valere sulle risorse del FRI; Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario; Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, tra l'altro, delle condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari; b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari; c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti; d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto; e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale; g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici; j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario; k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; o) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera o ad un accordo di distretto; p) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un accordo di distretto; q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016; r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento; s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti; t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni.