Art. 3 
 
                    Condizioni di accesso al FRI 
 
  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  le  risorse  del  FRI  sono
utilizzate  per  la  concessione  di  agevolazioni  nella  forma  del
Finanziamento agevolato cui deve essere  associato  un  Finanziamento
bancario, secondo principi di adeguata ripartizione  del  rischio  di
credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. 
  2. Possono  beneficiare  del  Finanziamento  agevolato  le  imprese
economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di  un
adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art.  5
effettuate dalle Banche finanziatrici. 
  3. Ai fini della concessione del Finanziamento,  l'ammontare  delle
spese ammissibili  del  Contratto  di  filiera  o  del  Contratto  di
distretto deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di euro.