Art. 3 Condizioni di accesso al FRI 1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato cui deve essere associato un Finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. 2. Possono beneficiare del Finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle Banche finanziatrici. 3. Ai fini della concessione del Finanziamento, l'ammontare delle spese ammissibili del Contratto di filiera o del Contratto di distretto deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di euro.