Art. 4 Convenzioni Ministero - CDP 1. Per ciascun Provvedimento, il Ministero e CDP sottoscrivono una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti, con la quale, tra l'altro: a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dalla Banca autorizzata, dal Ministero e, qualora previsto, dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del Finanziamento; b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia; c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del Finanziamento; d) definiscono il modello di attestazione della disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario e di attestazione dell'avvenuta delibera del Finanziamento bancario, nonche' le linee guida per la redazione del contratto di Finanziamento; e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati; f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione del Finanziamento; g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dai Contratti di filiera e dai Contratti di distretto.