Art. 4 
 
                     Convenzioni Ministero - CDP 
 
  1. Per ciascun Provvedimento, il Ministero e CDP sottoscrivono  una
convenzione per la  regolamentazione  dei  rapporti  derivanti  dalla
concessione dei Finanziamenti, con la quale, tra l'altro: 
    a)  definiscono  gli  impegni  assunti  da   CDP,   dalla   Banca
finanziatrice, dalla Banca  autorizzata,  dal  Ministero  e,  qualora
previsto,  dal  Soggetto  gestore  in  relazione  alla  procedura  di
concessione e gestione del Finanziamento; 
    b) prevedono procedure di valutazione del merito di  credito  per
la concessione del Finanziamento coerenti con la  vigente  disciplina
bancaria in materia; 
    c) stabiliscono le procedure operative  per  la  concessione  del
Finanziamento; 
    d) definiscono il modello di attestazione della disponibilita'  a
concedere il Finanziamento bancario e di  attestazione  dell'avvenuta
delibera del Finanziamento bancario, nonche' le linee  guida  per  la
redazione del contratto di Finanziamento; 
    e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca
finanziatrice e dei relativi allegati; 
    f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di  gestione
del Finanziamento; 
    g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte
a  garantire  il  monitoraggio  e  la  trasparenza  degli  interventi
previsti dai Contratti di filiera e dai Contratti di distretto.