Art. 5 Ruoli e competenze connessi ai Finanziamenti 1. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, finalizzate alla concessione ed erogazione del Finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dall'attestazione di disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Ministero al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario, le spese ammesse e le agevolazioni spettanti. 2. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle proposte definitive di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. La proposta definitiva e' presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dalla delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. All'esito positivo dell'istruttoria, la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto e' trasmessa dal Ministero al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate e alla Banca autorizzata. La proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario: a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni; b) l'ammontare del Finanziamento agevolato; c) la durata del Finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento. 3. Le Banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del merito di credito, anche per conto di CDP, alla delibera del Finanziamento bancario, nonche' alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli Provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresi', a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, l'attestazione di disponibilita' a concedere il Finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di Finanziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto da parte del Ministero, fatta salva la facolta' di richiedere al Ministero una proroga del termine indicato non superiore a 60 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di Finanziamento, il Contratto di filiera o il Contratto di distretto e' da ritenersi decaduto. Ciascun Provvedimento puo' stabilire che, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 4. Il Ministero e CDP pubblicano, sui propri siti web, l'elenco delle Banche finanziatrici articolato per singolo Provvedimento. 5. CDP delibera il Finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del Finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresi' al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero. 6. Il Ministero comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, a CDP, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.