Art. 7 
 
       Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento 
 
  1. Sulla base di quanto  indicato  nei  singoli  Provvedimenti,  al
Finanziamento  agevolato  puo'  affiancarsi,   nel   rispetto   delle
intensita' massime di aiuto previste  da  ciascun  Provvedimento,  in
conformita' con la normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti
di  Stato,  un'eventuale  ulteriore  misura  di  aiuto  concessa  dal
Ministero o dalle regioni o province autonome dove sono localizzati i
Progetti, in conto capitale.