Art. 7 Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento 1. Sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti, al Finanziamento agevolato puo' affiancarsi, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste da ciascun Provvedimento, in conformita' con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un'eventuale ulteriore misura di aiuto concessa dal Ministero o dalle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, in conto capitale.