Art. 4 
 
 
                     Programmazione degli Atenei 
 
  1. Le risorse relative alla quota  della  programmazione  triennale
sono destinate alla valutazione dei  risultati  dei  programmi  degli
Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi  e
azioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.  Nell'ambito  delle  risorse  messe  a   disposizione   per   la
programmazione, le Universita' statali e le Universita'  non  statali
(ivi comprese le Universita' telematiche) gia' ammesse al  contributo
di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015,  possono  concorrere
per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando  al  Ministero,
entro  90  giorni  dall'adozione  del  presente  decreto  e   secondo
modalita' definite con decreto direttoriale: 
    i) il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1; 
    ii) un programma per la  realizzazione  degli  obiettivi  citati,
articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma  1  per
le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che: 
  1) ogni Universita'  statale  puo'  concorrere  al  massimo  a  due
obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A,  B  e  C),  le
Universita' non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B; 
  2) l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Universita'
non puo' superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a  valere  sul
Fondo di  finanziamento  ordinario  dell'anno  2015  ovvero,  per  le
Universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,  il   2,5%   del
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno 2015. 
  3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di
valutazione, nominato con decreto del  Capo  del  Dipartimento  della
formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del
MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto  dei
seguenti criteri: 
  i) chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi  della
programmazione del MIUR; 
  ii) grado di  fattibilita'  del  progetto,  adeguatezza  economica,
cofinanziamento diretto aggiuntivo; 
  iii) capacita' dell'intervento di apportare un reale  miglioramento
rispetto alla situazione di partenza. 
  Il  comitato  di  valutazione  propone  l'ammissione  o   meno   al
finanziamento delle azioni proposte da ciascun  Ateneo.  L'ammissione
al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. 
  4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto
di monitoraggio annuale e valutazione al termine del  triennio  sulla
base  degli  indicatori  riportati   per   ciascun   obiettivo/azione
nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle  Universita'  in
sede di  presentazione  dei  progetti.  Limitatamente  all'azione  c)
dell'obiettivo C,  i  target  minimi  da  raggiungere  sono  indicati
nell'Allegato 1. 
  5.  L'ammissione  a  finanziamento  dei   progetti   degli   Atenei
determina: 
  i) l'assegnazione provvisoria a  ogni  Ateneo  dell'intero  importo
attribuito per il triennio; 
  ii) l'assegnazione definitiva  del  predetto  importo  in  caso  di
raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio,  ovvero
il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla  legge  n.
243/1991,  delle  somme  attribuite  in  misura  proporzionale   allo
scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.