Art. 4
Programmazione degli Atenei
1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale
sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli
Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e
azioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la
programmazione, le Universita' statali e le Universita' non statali
(ivi comprese le Universita' telematiche) gia' ammesse al contributo
di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere
per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero,
entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto e secondo
modalita' definite con decreto direttoriale:
i) il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1;
ii) un programma per la realizzazione degli obiettivi citati,
articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per
le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:
1) ogni Universita' statale puo' concorrere al massimo a due
obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le
Universita' non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;
2) l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Universita'
non puo' superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a valere sul
Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero, per le
Universita' non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno 2015.
3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di
valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della
formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del
MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
i) chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della
programmazione del MIUR;
ii) grado di fattibilita' del progetto, adeguatezza economica,
cofinanziamento diretto aggiuntivo;
iii) capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento
rispetto alla situazione di partenza.
Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al
finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione
al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.
4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto
di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla
base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione
nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Universita' in
sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all'azione c)
dell'obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati
nell'Allegato 1.
5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei
determina:
i) l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo
attribuito per il triennio;
ii) l'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di
raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero
il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n.
243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo
scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.