Art. 6
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi
1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente
decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 e' fatto divieto di proporre
l'istituzione di nuove universita' statali e nuove universita' non
statali (ivi comprese Universita' telematiche), se non a seguito di
processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge
n. 240/2010.
2. Al fine di rafforzare l'attrattivita' delle Universita' a
livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro,
per i corsi di studio internazionali, nonche' per gli altri corsi e
comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio
e il 10% dell'offerta formativa, e' data la possibilita' a ciascun
Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare
negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti,
ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti
dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007, nel
rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi
i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali
o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente
abilitanti all'esercizio professionale.
3. Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee
guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle
Istituzioni universitarie gia' esistenti a partire dall'anno
accademico 2017/2018.