Art. 6 
 
 
     Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi 
 
  1. Per gli anni  accademici  cui  trova  applicazione  il  presente
decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 e' fatto  divieto  di  proporre
l'istituzione di nuove universita' statali e  nuove  universita'  non
statali (ivi comprese Universita' telematiche), se non a  seguito  di
processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della  legge
n. 240/2010. 
  2. Al  fine  di  rafforzare  l'attrattivita'  delle  Universita'  a
livello internazionale e il collegamento con il mercato  del  lavoro,
per i corsi di studio internazionali, nonche' per gli altri  corsi  e
comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio
e il 10% dell'offerta formativa, e' data la  possibilita'  a  ciascun
Ateneo per gli anni accademici  2017/2018  e  2018/19  di  utilizzare
negli ambiti relativi  alle  attivita'  di  base  o  caratterizzanti,
ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti
dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali  16  marzo  2007,  nel
rispetto degli obiettivi  formativi  della  relativa  classe,  previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque  esclusi
i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni  legali
o regolate dalla normativa  UE  e  i  corsi  di  studio  direttamente
abilitanti all'esercizio professionale. 
  3. Nell'allegato 3 al presente  decreto  sono  riportate  le  linee
guida per l'accreditamento dei corsi e  delle  sedi  da  parte  delle
Istituzioni  universitarie  gia'  esistenti   a   partire   dall'anno
accademico 2017/2018.