Art. 7
Programmazione del personale docente
1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui
all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell'ambito del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016,
adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo n. 49/12.
2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione
della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) (giovani
ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A
tal fine, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 963/2015 e'
sostituito con il seguente: «Su proposta dell'Universita', tenendo
conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei
programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC
Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in
qualita' di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari
di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n.
240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia».