Art. 2 1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR provvede, con cadenza almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana dell'Universita' di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti previsti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi delle universita' nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora vengano accertati fatti modificativi dei prescritti requisiti di cui al comma 1, o venga cessata o interrotta l'attivita' formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2016 Il Ministro: Giannini