Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Limone di
Rocca Imperiale» appartenenti alla categoria  «produttori  agricoli»,
nella filiera ortofrutticoli e cereali non  trasformati,  individuata
dall'art.  4,  lettera  b)  del  decreto  12  aprile   2000   recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere
i costi di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata
appartenenza al consorzio di tutela.