Art. 5 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Limone di Rocca Imperiale» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.