Art. 2 Ammortizzatori sociali in deroga 1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 7 luglio 2016, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 10 agosto 2016 Il sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365