Art. 2 
 
 
                  Ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al decreto del 7 luglio 2016, verra' attivata  presso  il  competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la  procedura  per  la
erogazione   del   trattamento   di   Cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  in  deroga,  a  copertura   dell'intero   periodo   di
interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e  divulgato  attraverso  il  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                                      Il sottosegretario di Stato     
                                  delle politiche agricole alimentari 
                                              e forestali             
                                              Castiglione             

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 
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