IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successive modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1313   della
Commissione del  1°  agosto  2016  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
approvazione della sostanza attiva «Glifosate»; 
  Visto il decreto direttoriale 9  agosto  2016,  recante  revoca  di
autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   e   modifica   delle
condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza
attiva «Glifosate» in attuazione del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; 
  Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2016  recante  la  modifica
dell'allegato al decreto 9 agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016; 
  Considerati  i   risultati   delle   ulteriori   verifiche   svolte
dall'Amministrazione a seguito  delle  comunicazioni  pervenute  alla
Direzione generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' revocata  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ed
impiego dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
GLIFOSATE ed il coformulante ammina di sego  polietossilata  (n.  CAS
61791-26-2) riportati nell'allegato al presente decreto. 
  2. La commercializzazione e l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti  fitosanitari   riportati   nel   suddetto   allegato   sono
consentiti, secondo le seguenti modalita': 
    a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione  da  parte
del  titolare  delle  autorizzazioni  e  la  vendita  da  parte   dei
rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    b) fino  al  22  febbraio  2017  per  l'impiego  da  parte  degli
utilizzatori finali. 
  3. La commercializzazione e l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti  fitosanitari   riportati   nel   suddetto   allegato   sono
consentiti, previa rietichettatura, in conformita' all'art. 1,  comma
1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016.