IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio «che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che  modifica  la
direttiva 96/61/CE del Consiglio»; 
  Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e  per
attuare il Protocollo di Kyoto; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario  di  scambio
quote di emissioni di gas a effetto serra; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009»,  e,  in  particolare,
l'art. 1, commi l e 3, che delega il Governo ad  adottare  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione,  tra
l'altro, alla direttiva  2009/29/CE  comprese  nell'Allegato  B  alla
citata legge, e l'art. 4 ai sensi del quale: «In relazione agli oneri
per  prestazioni  e  per  controlli,  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e  in  particolare  l'art.
30, commi 4 e 5, in base al quale «gli oneri relativi a prestazioni e
controlli resi  necessari  dall'attuazione  delle  direttive  europee
indicate nella medesima  legge  sono  posti  a  carico  dei  soggetti
interessati,  secondo  tariffe  determinate  sulla  base  del   costo
effettivo del  servizio  reso,  predeterminate  e  pubbliche»  e  «le
entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti  previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni  che  effettuano  le
prestazioni e i  controlli,  mediante  riassegnazione  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1999, n. 469»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
«Attuazione della direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
serra», come modificato dal decreto legislativo  2  luglio  2015,  n.
111, recante  «Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30» e dalla legge 28 dicembre 2015,  n.
221, recante  «Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso  eccessivo  di
risorse naturali» e in particolare l'art. 41, commi  2,  3  e  4,  ai
sensi del quale «I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma  4,
lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3
e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1,  all'art.  16,  all'art.  21,
all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28, comma  1,  e
all'art. 34, comma 3, sono  a  carico  degli  operatori  interessati,
secondo tariffe e modalita' di versamento da  stabilire  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico.», «Le tariffe di cui  al  comma  2
devono coprire il costo effettivo dei servizi resi,  da  individuarsi
tenendo conto anche della complessita' delle  prestazioni  richieste.
Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate,  almeno
ogni due anni, con lo  stesso  criterio  della  copertura  del  costo
effettivo del servizio.» e «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui
al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la
gestione del Registro  dell'Unione  che  sono  versate  dai  soggetti
interessati direttamente  all'ISPRA,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi
dell'art. 4 della legge  4  giugno  2010,  n.  96,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, al fine di  coprire  le  spese  amministrative
derivanti dall'attuazione del presente decreto.»; 
  Considerato che le attivita' di cui all'art. 4,  comma  4,  lettera
o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art.  21,  all'art.  22,
comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28 e all'art.  34,  comma  3,
del decreto legislativo n. 30 del 2013,  relative  alla  redazione  e
all'approvazione  della  lista  degli  operatori  aerei  amministrati
dall'Italia, all'assegnazione e rilascio  quote,  alla  comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra e alla gestione della  sezione
italiana del Registro dell'Unione sono effettuate  ogni  anno  per  i
soggetti che  rientrano  nel  sistema  di  scambio  quote  mentre  le
attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art.  15,
comma 1, e all'art. 16 del medesimo decreto relative al rilascio,  al
riesame e  alle  modifiche  dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  a
effetto  serra  e  del  Piano  di  monitoraggio  sono  effettuate  su
richiesta degli stessi soggetti  interessati  oppure,  nel  caso  del
riesame  delle  autorizzazioni,  trascorsi  cinque  anni  dall'ultimo
aggiornamento; 
  Ritenuto  di  disciplinare  le  tariffe  per  la  copertura   delle
attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i costi delle  attivita'  di  cui
all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di  seguito
«decreto legislativo n.  30  del  2013»)  che  sono  a  carico  degli
operatori interessati. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  presente  decreto  stabilisce  le
tariffe  e  le  relative  modalita'  di  versamento  da  parte  degli
operatori interessati per: 
    a) le attivita' di cui  all'art.  4,  comma  4,  lettera  o-bis),
all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22,  comma  4,
all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo
n. 30 del 2013 relative alla redazione e all'approvazione della lista
degli operatori aerei amministrati  dall'Italia,  all'assegnazione  e
rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas  a  effetto
serra; 
    b) le attivita' di cui  all'art.  10,  comma  3,  all'art.  13  e
all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e  al
riesame  dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  a  effetto  serra  e
all'approvazione del Piano di monitoraggio; 
    c) le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art.  16,  del
decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e
all'aggiornamento dei Piani di monitoraggio; 
    d) le  attivita'  di  cui  all'art.  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo medesimo per  la  gestione  della  sezione  italiana  del
Registro dell'Unione. 
  3. Le tariffe di cui al comma 2  coprono  il  costo  effettivo  dei
servizi resi e sono aggiornate ogni due anni. 
  4. L'aggiornamento biennale di cui al comma  3  assorbe,  altresi',
gli eventuali  scostamenti  delle  tariffe,  desumibili  in  sede  di
espletamento delle attivita'.