Art. 2 Tariffa per le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (Tariffa - Rilascio quote e comunicazione delle emissioni) 1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013, ogni anno, gli operatori aerei e i gestori, per ciascun impianto autorizzato ad emettere gas a effetto serra, versano una tariffa pari a euro 250. 2. Per l'anno 2016, la tariffa di cui al comma 1 e' versata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalita' di cui al comma 3. A partire dal 2017, il versamento e' effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con le medesime modalita'. 3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato mediante versamento sui conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato e con la seguente causale: «Tariffa - Rilascio quote e comunicazione delle emissioni, ai sensi dell'art. 41, decreto legislativo n. 30 del 2013». L'avvenuto pagamento e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le modalita' pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero medesimo.