Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le entrate derivanti dalle tariffe per le attivita' di cui  agli
articoli 2, 3, 4 sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
rispettivamente con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, all'art.
3 comma 2, all'art. 4, comma  2,  del  presente  decreto  per  essere
successivamente riassegnate, ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  4
giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  fine  di
coprire le spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n.
30 del 2013. 
  2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti  Uffici  centrali
di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore  dalla  data  di
pubblicazione. 
    Roma, 25 luglio 2016 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2825