Art. 10 
 
 
               Interventi urgenti in materia sanitaria 
 
  1. In relazione al grave disagio socio  economico  derivante  dagli
eventi sismici di cui alla  presente  ordinanza,  gli  operatori  del
settore  degli  alimenti  colpiti   dai   predetti   eventi,   previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e  successive  modificazioni,  possono  richiedere  alle   autorita',
competenti  ad  effettuare  i  controlli  sanitari   ufficiali,   una
sospensione, per  l'intera  durata  dello  stato  di  emergenza,  del
pagamento  delle  tariffe  di  cui  all'allegato   A,   del   decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.