Art. 13 
 
 
        Disposizione per il personale delle forze di Polizia 
 
  1. Al personale appartenente alle forze di polizia, ivi compreso il
personale con qualifica dirigenziale, non si applica quanto  previsto
dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016. 
  2. Al personale di cui al  comma  1  direttamente  impiegato  nelle
attivita'  di  assistenza  e  soccorso  o  nelle  attivita'  connesse
all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e  fermo  restando
il divieto di cumulo con altri compensi per  la  medesima  finalita',
oltre all'Indennita' di ordine pubblico puo' essere riconosciuta, per
il periodo dal 24 agosto fino al 30 settembre 2016: 
    a) per l'impiego sul territorio  colpito,  la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel  limite
complessivo di 100 ore mensili pro-capite, per il periodo dal  24  al
31 agosto, e di 300 ore mensili pro-capite per il mese di settembre e
comunque  nel  limite  massimo,  rispettivamente,  di  12  e  10  ore
giornaliere pro-capite; 
    b)  per  l'impiego  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario  effettivamente  rese,  oltre
quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi  ordinamenti,  nel  limite
complessivo di 100 ore mensili pro-capite. 
  3. L'individuazione delle unita' di cui al comma 2, punto  b),  per
il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1°  al  30  settembre  2016,  e'
comunicata al Dipartimento della protezione civile,  con  riferimento
all'evoluzione delle esigenze e delle attivita' per  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia dal vertice  della
struttura di appartenenza. 
  4. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo  quanto  previsto
dai commi 4, 5 ed 8 dell'art. 5, dell'ordinanza n. 392/2016.