Art. 14 Verifiche geologico-tecniche sul territorio 1. Al fine di favorire l'urgente sistemazione alloggiativa provvisoria nelle aree colpite dagli eventi sismici in rassegna, nonche' la valutazione della idoneita' idro-geologica delle aree per la realizzazione dei moduli provvisori per uso scolastico ed altri usi pubblici, si rendono necessarie verifiche sugli effetti prodotti dal sisma e rilievi sui terreni, anche attraverso lo svolgimento di indagini propedeutiche alle attivita' di microzonazione sismica e rilevamenti di tipo geofisico, geomorfologico, geologico e geotecnico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Dicomac, in raccordo con le regioni, provvede al coordinamento delle attivita' dei Centri di competenza e degli ordini professionali. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, anche in considerazione dell'Accordo con il Consiglio nazionale dei geologi del 14 aprile 2011, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad operare secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza n. 392/2016.