Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio