Art. 2 
 
 
                Strutture temporanee ad usi pubblici 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati a garantire, in modalita' temporanea  e  transitoria,  la
continuita' dei preesistenti servizi pubblici e  delle  attivita'  di
culto nei territori  dei  comuni  interessati,  in  raccordo  con  le
attivita' di cui all'art. 1, comma 2,  della  presente  ordinanza,  i
comuni  interessati  provvedono,  altresi',  alla  ricognizione   dei
fabbisogni e,  su  tali  basi,  all'elaborazione  delle  proposte  di
individuazione  delle  aree  utilizzabili  per  far  fronte,  con  le
predette modalita' temporanee  o  transitorie,  alle  esigenze  delle
seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle  forze  dell'ordine,
strutture sanitarie, nonche' luoghi di culto. L'individuazione  delle
aree destinate ad ospitare tali strutture e' definita  dalla  regione
d'intesa con il comune, previo esperimento delle necessarie verifiche
di idoneita' svolte dalle  medesime  regioni,  nell'ambito  del  piu'
generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1
e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.