Art. 4 Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria 1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuita', l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da «A» successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue: a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016; b) ospitalita' presso strutture pubbliche all'uopo individuate; c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate; d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari; e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilita' tecnica.