Art. 5 Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attivita' e interventi urgenti 1. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' d'azione, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attivita': a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonche' attivita' di assistenza e soccorso alle persone; b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza; c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali; d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, puo' procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati: 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, in particolare, e' consentita nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016; 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sara' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.