Art. 6 
 
 
Pianificazione degli  interventi  per  finalita'  sociali  e  per  la
         continuita' delle attivita' economiche e produttive 
 
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  d'intesa  con  i
Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo  con  le
attivita' di  cui  agli  articoli  1  e  2,  pianificano  l'ulteriore
fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee  con
finalita' sociali ovvero volte  a  consentire  la  continuita'  delle
attivita' economiche e produttive preesistenti. 
  2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate  in  stretto
raccordo con le associazioni di categoria e di  rappresentanza  delle
attivita' economiche e di impresa, nonche' con i soggetti  competenti
e  interessati  alla  realizzazione  delle  strutture  con  finalita'
sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a cio' destinate.