Art. 8 
 
Integrazioni all'art. 5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
  della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392 
 
  1. All'art. 5, comma 7, secondo periodo,  dell'Ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, e'
soppressa la locuzione «mensile» ed e' aggiunto il seguente  periodo:
«Ai titolari di incarico tecnico specialistico ai sensi dell'art.  48
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010 di cui al presente comma, e' riconosciuto, per la  durata  dello
stato  d'emergenza,  il  trattamento  di  missione  previsto  per  il
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri Area B F2,  ivi
compreso l'anticipo sulle spese di  missione  ai  sensi  dell'art.  3
della legge 26 luglio 1978, n. 417».