Art. 9 
 
 
Ulteriori disposizioni volte a  garantire  la  piena  operativita'  e
                      partecipazione dei comuni 
 
  1. L'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci)  provvede  a
coordinare la partecipazione dei comuni  italiani,  non  direttamente
interessati dall'evento sismico in premessa, alle attivita'  volte  a
fronteggiare il  medesimo  evento  calamitoso.  A  tal  fine,  l'Anci
assicura la presenza, presso la Dicomac,  di  proprio  personale  nel
limite massimo di 8 unita'. 
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  l'Anci  provvede
all'istruttoria degli elementi informativi,  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, per il personale  degli  enti
locali di cui  al  comma  1  direttamente  impegnato  sul  territorio
colpito dal sisma nelle  attivita'  connesse  all'emergenza,  nonche'
all'elaborazione dei piani di impiego ai sensi dell'art. 5, comma  5,
della medesima ordinanza n. 392/2016. 
  3. Fino al  termine  previsto  nella  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 25 agosto  2016,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e  la
realizzazione degli interventi urgenti nei  territori  di  rispettiva
competenza,  agli  amministratori  locali  dei   comuni   interessati
dall'evento sismico in premessa, non si applicano  i  limiti  di  cui
all'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento  delle
attivita' connesse all'emergenza, il personale di polizia locale  dei
comuni di cui al comma 1 puo' essere impegnato  provvisoriamente  nei
comuni  interessati  dall'evento  calamitoso,  per  le  finalita'  di
istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera  c)  della  legge  7
marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in  un  apposito
accordo-quadro sottoscritto tra l'Anci e gli enti locali interessati,
fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.