IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto l'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attivita' di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e' stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56; gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004; Visti gli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese; Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che per le finalita' di cui al medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto del Ministro: a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del medesimo decreto; b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del medesimo decreto; Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni; Considerata la necessita' che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis. del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni; Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze; e) «TS-CNS», la tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; f) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); h) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; i) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; j) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014; k) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016», il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 attuativo dell'art. 3, comma 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze; l) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; m) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; n) «esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attivita' di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e' stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004; o) «psicologi», gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56; p) «infermieri», gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; q) «ostetrici», gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; r) «tecnici radiologi», gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; s) «ottici fabbricanti», gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; t) «soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e ottici fabbricanti; u) «veterinari», gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese; v) «elenchi del Ministero della salute», gli elenchi del Ministero della salute dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze; w) «elenchi», gli elenchi delle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze; x) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; y) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; z) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.