Art. 2 
 
Modalita'  di  trasmissione  dei  dati  delle   spese   sanitarie   e
  veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione  dei  redditi
  precompilata. 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1°  settembre  2016
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmettono  in  via
telematica al Sistema  TS  i  dati  indicati  nel  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle
spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso  dai
medesimi soggetti, comprensivi del  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 
  2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i  dati
indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
15 settembre 2016, relativi alle spese  veterinarie  sostenute  dalle
persone fisiche cosi' come riportati sul documento fiscale emesso dai
medesimi soggetti, comprensivi del  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 
  3. Le modalita' di trasmissione  telematica  dei  dati  di  cui  al
presente articolo sono conformi con quanto previsto  dal  decreto  31
luglio 2015 e sono riportate,  unitamente  al  tracciato  record  dei
dati,  nell'allegato   disciplinare   tecnico   (allegato   A),   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui al presente decreto, i soggetti  di  cui
ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali  di  accesso
al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  di  cui
all'allegato disciplinare tecnico (allegato A). 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   tramite   le
specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria,  effettua  la
verifica delle richieste di cui al comma 4,  accedendo  agli  elenchi
resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria: 
    a) in caso di esito positivo, invia al  soggetto  richiedente  le
credenziali, secondo le modalita' di  cui  all'allegato  disciplinare
tecnico (allegato A); 
    b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di
non poter rilasciare le credenziali. 
  7. In conformita' con quanto previsto  dall'art.  2,  comma  3  del
decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2  possono  essere
tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria  e  dei
soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui
al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai
sensi dell'art.  29  del  Codice,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti   in   materia,   attenendosi   alle   istruzioni   riportate
nell'allegato A. 
  8. In conformita' con quanto previsto  dall'art.  2,  comma  4  del
decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del  comma  7
del  presente  articolo  richiedono  telematicamente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria,  l'abilitazione  all'invio  telematico
dei dati, in conformita' con quanto previsto  dal  presente  decreto,
per conto del soggetto delegante. 
  9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica  di
cui al presente articolo saranno pubblicate  sul  sito  internet  del
Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto.