Art. 2 Modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. 1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche cosi' come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi. 3. Le modalita' di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi con quanto previsto dal decreto 31 luglio 2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Per le finalita' di cui al presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato A). 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria, effettua la verifica delle richieste di cui al comma 4, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria: a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalita' di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato A); b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali. 7. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'allegato A. 8. In conformita' con quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 7 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformita' con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante. 9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.