Art. 4 
 
        Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione 
      dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2, comma 1 
 
  1. Le modalita' per  l'opposizione  da  parte  dell'assistito  alla
trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto
sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b)  dell'art.  3  del
decreto 31 luglio  2015  si  applicano  con  riferimento  alle  spese
sanitarie  di  cui  al  presente  decreto  sostenute  a  partire  dal
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  15  settembre
2016. 
  3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all'art. 2, comma  1  del
presente decreto sostenute nell'anno 2016 e per  i  rimborsi  erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei  dati
puo' anche essere effettuata in relazione  alle  voci  aggregate  per
tipologia di spesa con  la  modalita'  di  cui  al  punto  2.4.5  del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  15  settembre
2016.