Art. 4 Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2, comma 1 1. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015. 2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016. 3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sostenute nell'anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati puo' anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalita' di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016.