Art. 7 Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS 1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilita' 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2016 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco