Art. 7 
 
Conservazione dei  dati  delle  spese  sanitarie  e  veterinarie  del
                             Sistema TS 
 
  1. Il Sistema tessera sanitaria conserva,  in  archivi  distinti  e
separati, fino a quando non siano  decorsi  i  termini  previsti  dal
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del   15
settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto
31 luglio 2015 e del  presente  decreto,  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia
delle entrate per porre in essere i successivi  adempimenti  connessi
all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni  previste
dall'art. 23 del decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  e
l'art.  1,  comma  949,  lettera  e)  della  legge  stabilita'  2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni  per  il  mancato  rispetto
degli obblighi di cui al citato art. 3  del  decreto  legislativo  n.
175/2014 e successive modificazioni. 
  2. Decorso il termine  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  tessera
sanitaria provvede alla cancellazione dei dati  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco