IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 20, che prevede che i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica siano assoggettati a valutazione tramite appositi comitati tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari, nonche' l'art. 21, che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, assegnando a tale comitato, tra l'altro, anche il compito di nominare i componenti dei comitati di selezione dei progetti presentati in risposta a bandi per ricerca fondamentale; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 62, comma 3, nel quale si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ammette a finanziamento gli interventi di ricerca industriale previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto altresi' il comma 4, del citato art. 62 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, per gli interventi di ricerca industriale, si stabilisce che l'ammissione al finanziamento dei progetti sia comunque subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, da valutare in relazione all'investimento proposto; Ritenuto opportuno costituire un elenco degli esperti tecnico-scientifici per la valutazione dei progetti di ricerca industriale, di cui all'art. 62 del citato decreto legge n. 83/2012, contenente anche, in apposite sezioni separate, gli esperti tecnico-scientifici per i progetti di ricerca fondamentale, gli esperti per i progetti di diffusione della cultura scientifica e gli esperti per le valutazioni economico-finanziarie e contabili, in tal modo realizzando un unico elenco di esperti in grado di coprire tutte le esigenze di valutazione relative ai progetti di competenza della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Tenuto conto dei pareri rilasciati in merito ai criteri per l'inserimento nel predetto elenco dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca nelle riunioni dell'11 marzo 2013 e del 6 giugno 2014; Considerata l'opportunita' di favorire la piu' ampia partecipazione di esperti italiani e stranieri, attraverso l'utilizzo di procedure totalmente informatizzate e la definizione di soglie al superamento delle quali possa intervenire l'inserimento automatico degli esperti nell'elenco; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono: a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca; b) CNGR: Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; c) REPRISE: Register of expert peer reviewers for italian scientific evaluation; d) CdS: Comitati di selezione dei bandi per ricerca di base; e) CDV: Comitati di valutazione; f) CINECA: Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico; g) ANVUR: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; h) ERC: European research council; i) Ricerca di base: comprende le attivita' tipiche della ricerca fondamentale, e in particolare lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, distinguendosi per essere ad alto contenuto di rischio; j) Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale; k) Diffusione della cultura scientifica: attivita' volta a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, anche al fine di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, secondo le previsioni della legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6; l) Revisione amministrativo/contabile e valutazione economico-finanziaria: attivita' volta ad accertare il possesso dei requisiti di affidabilita' economica (ove richiesti dalle normative vigenti) e a verificare la ammissibilita', pertinenza e congruita' delle spese effettivamente sostenute.